il parcheggio nel centro storico di Firenze


Condizioni contrattuali

GARAGE INFERNO CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art.1

L'abbonamento al parcheggio è annuale, con canone mensile da corrispondere anticipatamente entro e non oltre il 5° giorno del mese e potrà essere disdetto da una qualsiasi delle parti, esclusivamente a mezzo lettera racc. a.r. entro il 15° giorno del 12° mese e s'intenderà tacitamente confermato e rinnovato di anno in anno alla scadenza qualora la disdetta non venga comunicata (art. 5 del Reg.).

Art.2

Il Garage Inferno si riserva di apportare modifiche sia alle tariffe dei posteggi che alla distribuzione dei veicoli nella varie categorie: tale adeguamento diverrà efficace ed opponibile alla parte contraente con l'esposizione del nuovo tariffario nei locali dell'autorimessa, senza necessità di ulteriore comunicazione (art. 10 del Reg.).

Art.3

Non è consentito al cliente di posteggiare mezzi diversi da quello convenuto in ottemperanza alla disposizioni di P.S. (art. 12 del Reg.).

Art.4

Sono riconosciuti validi motivi dell'anticipata risoluzione del contratto di abbonamento di posteggio nella forma annuale la vendita del mezzo (se non sostituito da altro veicolo), la distruzione del medesimo (se non sostituito da altro mezzo) ed il cambiamento di domicilio con altro ubicato a distanza maggiore del precedente domicilio e a oltre 2 km dal garage (art. 13 del Reg.).

Art.5

I motoscooters, le moto e i velocipedi dovranno essere sempre chiusi con dispositivo proprio e con catena. La direzione del garage non risponde della eventuale asportazione di motoveicoli e delle biciclette lasciati aperti (art. 22 del Reg.).

Art.6

La direzione del garage non è responsabile dell'eventuale sottrazione di ogni accessorio dell'auto, di portachiavi di metallo pregiato, di autoradio estraibili e di oggetti facilmente asportabili lasciati incustoditi all'interno del mezzo. Gli oggetti non espressamente affidati di volta in volta alla custodia del personale del garage non potranno pertanto essere reclamati in caso di loro sottrazione. Il depositario esercita esclusivamente la custodia dell'autoveicolo che non si estende alle sue pertinenze e alla custodia degli oggetti in esso contenuti (art. 24 del Reg.).

Art.7

La direzione del garage risponde di eventuali danni al veicolo solo se è stata fatta constatare l'integrità dell'auto al momento del deposito e non risponde per danni causati da altri utenti dell'autorimessa e da persone estranee all'autorimessa che si introducano nei locali del garage con violenza (art. 25 del Reg.)

Art.8

Per quanto non previsto dalle Condizioni del Regolamento del Garage Inferno qui riportate e da tutte le altre contenute nel regolamento di Servizio e Condizioni Generali di Contratto esposte con le Tariffe dei Posteggi in questo locale e riportate integralmente a tergo, valgono le disposizioni c.c. art. 1766-1782, le leggi speciali, le consuetudini e gli usi vigenti in materia, eventuali controversie saranno di competenza del Tribunale di Firenze (art. 29 del Reg.)

REGOLAMENTO DI SERVIZIO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Posteggio in autorimessa di autoveicoli e motoveicoli e servizi.

Art.1

Sono oggetto del contratto di posteggio in autorimessa che è disciplinato dal Codice Civile con gli articoli dal 1766 al 1782 – il deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli.

Art.2

Il posteggio del veicolo nella forma oraria sarà pagato al momento del prelevamento del mezzo dal locale dell'autorimessa. Dopo 5 ore dall'entrata del veicolo sarà applicata la tariffa del posteggio giornaliero.

Art.3

Il posteggio giornaliero consente il deposito del veicolo per 24 ore comprese fra le ore 12 del giorno di entrata e le ore 12 del giorno successivo. Dopo detto termine sarà applicata la tariffa oraria prevista dal tariffario del Garage Inferno.

Art.4

Il posteggio del veicolo nella forma mensile per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi dovrà essere corrisposto anticipatamente entro e non oltre il 5° giorno del mese. La disdetta, solo nella forma scritta, dovrà pervenire alla direzione del garage entro e non oltre il 15° giorno del mese. In sua mancanza il posteggio si intenderà tacitamente rinnovato per un altro mese.

Art.5

Il posteggio del veicolo nella forma annuale con canone mensile da corrispondere anticipatamente entro e non oltre il 5° giorno del mese, potrà essere disdetto da una qualsiasi delle parti esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r. entro il 15° giorno del 12° mese e si intenderà tacitamente confermato e rinnovato di anno in anno alla scadenza qualora la disdetta non venga comunicata. Al momento dell'entrata del veicolo in autorimessa sarà stipulato un contratto di deposito di autoveicolo-motoveicolo predisposto dal Garage Inferno e sottoscritto dal legale rappresentante dell'autorimessa e dal depositante con accettazione delle clausole contenute nel contratto anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c.

Art.6

Le autorimesse con servizio continuato feriale e festivo, diurno e notturno potranno maggiorare le tariffe del 30%.

Art.7

All'utente è consentito il deposito del veicolo per 24 ore giornaliere e fino a 3 prelevamenti – riconsegna vettura al giorno. Per un uso diverso (maggior numero di servizi giornalieri richiesti), corrisponderà una maggiorazione del 30%.

Art.8

Ogni eventuale servizio di prelevamento o consegna di autovetture presso alberghi, sarà addebitato unitamente al prezzo del posteggio giornaliero come stabilito dalle apposite tariffe.

Art.9

I pagamenti relativi a forniture di materiali, riparazioni, servizi di manutenzione e prestazioni varie e di altro genere, eseguiti dal personale dell'autorimessa dovranno essere effettuati al momento del prelevamento del veicolo.

Art.10

Il Garage Inferno si riserva di apportare modifiche sia alle tariffe dei posteggi che alla distribuzione degli autoveicoli e motoveicoli nelle varie categorie: ciò in conseguenza della continua necessità di riclassificazione tecnica dei veicoli e dell'adeguamento al livello dei prezzi di mercato. Tale adeguamento diverrà efficace ed opponibile alla parte contraente con l'esposizione del nuovo tariffario nei locali dell'autorimessa, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Art.11

L'utente dovrà corrispondere il canone del posteggio anche in caso di prolungata assenza della vettura dai locali del garage (riparazioni del mezzo, ferie ecc.).

Art.12

Non è consentito al cliente di posteggiare mezzi diversi da quello convenuto in ottemperanza alle disposizioni di P.S.

Art.13

Sono riconosciuti validi motivi all'anticipata risoluzione del contratto di abbonamento di posteggio nella forma annuale, la vendita del mezzo (se non sostituito da altro veicolo), la distruzione del medesimo (se non sostituito da altro mezzo) ed il cambiamento di domicilio con altro ubicato a distanza maggiore dal precedente domicilio e ad oltre 2km dal garage. Di ciò dovrà essere resa tempestiva comunicazione, esclusivamente nella forma scritta corredata da documentazione, alla direzione dell'autorimessa.

Art.14

E' fatto obbligo al cliente di far registrare, al suo arrivo, le sue generalità ed i dati relativi al veicolo sul registro di P.S.

Art.15

All'interno dell'autorimessa le prestazioni necessarie al veicolo depositato, sono di esclusiva competenza del personale del garage. E' fatto divieto all'utente di avvalersi di interventi di personale estraneo.

Art.16

I crediti determinati dalle prestazioni e dalla custodia del mezzo sono tutelati da quanto disposto dall'art. 2761 comma 3 e 4 dall'art. 2756, comma 2 e 3 del Codice Civile, che consente il diritto di ritenzione della cosa riparata o custodita.

Art.17

Il posto che l'utente occupa con l'autoveicolo all'interno dell'autorimessa non si intende di sua definitiva acquisizione. Spetta alla Direzione del garage ed al personale addetto variarne l'ubicazione a seconda delle esigenze di servizio.

Art.18

L'autovettura in posteggio dovrà essere lasciata aperta, con le chiavi nel quadro di avviamento, come disposto dal regolamento di P.S. e dalle norme di prevenzione incendi.

Art.19

E' fatto assoluto divieto tenere in deposito presso le autorimesse veicoli che funzionano con impianto a gas, compresso o liquefatto, esclusivo o alternativo con quello a benzina.

Art.20

E' fatto assoluto divieto di lasciare all'interno del veicolo: - armi, esplosivi, medicinali, veleni; - animali di qualsiasi razza e tipo che possa provocare danni a persone o a cose; - ogni e qualsiasi cosa che possa provocare danni a persone o a cose. L'inosservanza di tale disposizione comporta l'assunzione da parte del trasgressore della totale responsabilità per tutti i danni che venissero provocati.

Art.21

La direzione dell'autorimessa consegnerà il veicolo solo al depositante o a persona da questi personalmente ed espressamente indicata nella forma scritta come atta a riceverlo.

Art.22

I motoscooters, le moto e i velocipedi dovranno essere sempre chiusi con dispositivo proprio e con catena. La direzione del garage non risponde dell'eventuale asportazione di motoveicoli e delle biciclette lasciate aperte.

Art.23

La direzione non risponde dell'asportazione dei veicoli custoditi nell'autorimessa in caso di rapina. In tal caso non sarà tenuta nemmeno al risarcimento di eventuali danni riportati dai veicoli stessi. Parimenti la Direzione non risponde dei danni causati alle autovetture custodite a seguito di incendio provocato da fatto proprio di una o più di esse, causato da un anomalo funzionamento non comunicato al personale di servizio al momento dell'ingresso nei locali dell'autorimessa. Ugualmente la direzione dell'autorimessa non risponde dei danni derivanti da calamità naturali e in ogni altro caso di forza maggiore.

Art.24

La direzione del garage non è responsabile dell'eventuale sottrazione di ogni accessorio dell'auto, di portachiavi di metallo pregiato, di autoradio estraibili e di oggetti facilmente asportabili lasciati incostuditi all'interno del mezzo. Gli oggetti non espressamente affidati di volta in volta alla custodia del personale del garage non potranno pertanto essere reclamati in caso di loro sottrazione. Il depositario esercita esclusivamente la custodia dell'autoveicolo che non si estende alle sue pertinenze e alla custodia degli oggetti in esso contenuti.

Art.25

La direzione del garage risponde di eventuali danni al veicolo solo se è stata fatta constatare l'integrità dell'auto al momento del deposito e non risponde per danni causati da altri utenti dell'autorimessa e da persone estranee all'autorimessa che si introducano nei locali del garage con violenza.

Art.26

La direzione dell'autorimessa garantisce di non usare il veicolo depositato; di non darlo in custodia ad altri senza il consenso del depositante e di custodirlo e restituirlo nelle condizioni in cui si trovava all'atto del deposito.

Art.27

Ogni autorimessa in relazione all'ubicazione, capienza, proprie necessità e abitudini della clientela, deciderà in merito all'apertura e chiusura dei locali. Le autorimesse garantiscono la necessaria guardianza e controlli (anche a mezzo Istituti di Vigilanza) durante la chiusura dei locali (abitualmente 8 ore nei giorni festivi e durante le ore notturne).

Art.28

La direzione dell'autorimessa garantisce che il personale del garage farà l'uso più limitato possibile – durante le operazioni di parcheggiamento – dell'impianto di accensione del veicolo depositato, che si asterrà da fare uso dell'apparecchio radio e di ogni altro accessorio contenuto nel mezzo e che eviterà di trattenersi all'interno dell'autovettura.

Art.29

Per quanto non previsto dal presente Regolamento oltre ai richiamati articoli del Codice Civile, valgono le leggi speciali e le consuetudini e gli usi vigenti in materia. Eventuali controversie saranno di competenza del Tribunale di Firenze.

Art.30

L'utente accetta, con il semplice fatto del deposito del veicolo, tutte le condizioni di servizio riportate; le condizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 13, 20, 23, 24, 25 sono oggetto, al momento della stipulazione del contratto di cui al punto 5 di specifica approvazione per iscritto da parte del depositante, mediante apposita sottoscrizione.

Art.31

Che così come consequenzialmente disposto dall'ordinanza attuativa della Z.T.L; la stipula dell'abbonamento implica la necessità di dotare il veicolo oggetto dell'abbonamento annuale di un telepass abilitato all'ingresso della Z.T.L., ovvero l'abilitazione del telepass autostradale di proprietà del cliente, oltre all'esposizione di un permesso cartaceo e la registrazione presso gli uffici della Servizi alla strada s.a.s., gestore delle porte telematiche.

Art.32

Che il prezzo di tale operazione è pari a Euro quarantotto per il telepass, ovvero quindici euro per l'abilitazione del telepass autostradale , oltre a venticinque Euro per il permesso cartaceo e sessantacinque Euro per il “servizio di gestione” reso da Servizi alla strada s.a.s. che gestisce telepass e porte telematiche e che dovranno essere anticipate al Garage Inferno che provvederà a versarli direttamente alla Servizi alla strada s.a.s.;

Art.33

Che tale importo non è rimborsabile neppure parzialmente anche quando per qualsiasi motivo l'abbonamento annuale e l'utilizzo del telepass e relativo permesso, risultino inferiori a mesi dodici;

Art.34

Che da questa incombenza e relativi costi , sono esentati tutti i possessori di adeguato titolo (residenti, artigiani, disabili, ecc…) e che hanno già richiesto ed ottenuto il telepass e il permesso cartaceo della Servizi alla strada s.a.s.;

Art.35

Che così come disposto dall'Ordinanza attuativa sulla Z.T.L. il telepass, ovvero l'abilitazione del telepass autostradale e il relativo permesso cartaceo, consentono il transito nel settore A della Z.T.L. unicamente per raggiungere e per uscire dal Garage Inferno;

Art.36

Che l'utilizzazione impropria del telepass e/o del permesso cartaceo (ingresso e/o transito in Z.T.L. senza parcheggiare in garage, transiti e parcheggio nella pubblica via, ecc…), ne comporta il ritiro da parte degli Organi accertatori preposti al controllo;

Art.37

Che la persona alla quale è stato consegnato, ovvero abilitato il telepass e il permesso cartaceo, ne è responsabile personalmente, ivi compresa l'utilizzazione impropria anche da parte di altri soggetti, lo smarrimento, il furto, il deterioramento e comunque per tutto quanto vietato o non espressamente consentito dall'Ordinanza attuativa sulla Z.T.L.;

Art.38

Che la persona alla quale è stato consegnato, ovvero abilitato il telepass e il permesso cartaceo, s'impegna a non utilizzarlo in maniera impropria;

Art.39

Che la persona alla quale è stato consegnato, ovvero abilitato il telepass e il permesso cartaceo, in caso di furto e/o smarrimento, è tenuta a presentare denuncia alle competenti Autorità di Polizia e di farne pervenire copia al Garage Inferno, oltre a corrispondere il rimborso dei costi vivi relativi al costo del telepass (48 euro), ovvero alla nuova abilitazione del telepass autostradale (15 euro) e del permesso cartaceo (25 euro):

Art.40

Che il Garage Inferno non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo, nel caso di nuova regolamentazione della Z.T.L., delle porte telematiche, dei telepass, dei permessi cartacei, ivi compresi prezzi e/o per ogni variazione della disciplina di accesso in Z.T.L., decisa dall'A.C.;

Art.41

Che prezzi e durata della validità dei telepass/permessi, possono essere suscettibili di modifiche nel caso di differenti determinazioni stabilite dall'A.C. o comunque in caso di esigenze operative ed organizzative del Garage Inferno;

Art.42

Che sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente variazioni di veicoli sui quali ha installato, anche provvisoriamente, il telepass e variazioni di indirizzi e numero telefonici;

Art.43

Che è facoltà del Garage Inferno, recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso e senza ulteriori comunicazioni (disattivando quindi il telepass), nel caso di utilizzo improprio del telepass e relativo permesso e in caso di ritardati o mancati pagamenti.

Termini e condizioni Privacy Credits

GARAGE INFERNO
Via dell’Inferno n°1,2,4,7,9r - 50123 Firenze
Telefono / Fax +39 055 210970 - Telefono / Fax +39 055 3923292 - Cellulare +39 335 1384518
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